Capo I
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA
Art. 1
(Costituzione)
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. civ., un’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari”, in sigla “A.I.C.P.”.
L’associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2
(Sede)
La sede legale dell’Associazione è in Roma ed è individuata con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 3
(Finalità)
L’Associazione è senza scopo di lucro, aperta a tutti gli associati, senza discriminazione di carattere politico, di religione, di razza o di genere.
L’Associazione ha lo scopo di:
a) affermare, tutelare e promuovere la figura del collaboratore parlamentare in ogni opportuna sede istituzionale
b) promuovere e diffondere le competenze degli associati, nella loro funzione di collaboratori parlamentari, così come definita all’art.5 comma 1 del presente statuto;
c) promuovere la conoscenza delle Istituzioni e, in particolare, del funzionamento del Parlamento;
d) tutelare e promuovere la qualità e la correttezza del rapporto di lavoro tra parlamentari e collaboratori parlamentari;
e) fornire assistenza e consulenza per facilitare il perfezionamento dei contratti di lavoro dei collaboratori parlamentari e l’osservanza degli obblighi fiscali
f) realizzare studi e ricerche concernenti tematiche parlamentari;
g) attività complementari alle precedenti.
Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione opera mediante un sito internet oltre che attraverso ogni altro strumento utile. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi associativi anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività direttamente connesse o accessorie all’attività istituzionale previste dalla legislazione vigente.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, purché finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria per il migliore raggiungimento dei propri fini.
Art. 4
(Durata)
L’Associazione ha durata illimitata.
Essa si scioglierà in caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi o con deliberazione assembleare assunta con le maggioranze previste nel presente statuto.
Capo II
GLI ASSOCIATI
Art. 5
(Associati)
L’Associazione è costituita da associati con diritto di voto che siano o siano stati collaboratori parlamentari nella legislatura in corso al momento dell’iscrizione all’Associazione. La qualità di associati con diritto di voto è mantenuta fino allo scadere dell’anno successivo al termine della legislatura corrispondente all’iscrizione.
Ai fini del presente Statuto, si definisce collaboratore parlamentare colei o colui che direttamente o indirettamente svolge o ha svolto attività lavorative regolarmente contrattualizzate o registrate presso gli uffici della camera di appartenenza, in favore di uno o più parlamentari, ovvero degli organi della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Governo.
È facoltà del Consiglio Direttivo conferire la qualifica di socio onorario, senza diritto di voto, a personalità che, pur difettando dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, abbiano contribuito alle attività dell'Associazione o al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3. La qualifica di socio onorario ha durata illimitata e può essere revocata in ogni momento con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Coloro che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 sono ammessi nella qualità di associati simpatizzanti senza diritto di voto.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative.
Ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Art.6
(Ammissione all’associazione)
Possono essere associati dell’Associazione solamente le persone fisiche che detengano la qualifica di collaboratore parlamentare, così come definito all’art. 5 comma 1 del presente statuto, che ne condividano le finalità e ne sostengano le ragioni partecipando attivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione stessa.
L’ammissione degli associati è subordinata alle seguenti condizioni:
a) presentazione della domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione;
b) pagamento della quota associativa annuale (*);
c) accettazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo l’espletamento di adeguato controllo sulla sussistenza dei requisiti di idoneità. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello salvo richiesta formale e motivata di almeno 20 associati dei componenti dell’associazione entro 30 giorni dall’espressione del giudizio. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.
L'iscrizione ha durata annuale coincidente con l'anno solare.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
“(*) La quota annuale è di euro 15 (quindici), determinazione del Consiglio direttivo del 17/12/2019.
Art. 7
(Diritti e doveri degli Associati)
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo, approvate dall’Assemblea.
Tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 8
(Perdita qualifica di Associato)
La qualità di associato cessa per recesso, mancato pagamento della quota annuale, esclusione o perdita dei requisiti di ammissione.
Art. 9
(Recesso dell’Associato)
L’associato può recedere liberamente dall’associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.
Art. 10
(Esclusione dell’associato)
L’esclusione dell’associato dall’associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
a) qualora non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
b) qualora l’associato svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) qualora in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
d) (abrogata);
e) qualora l’associato non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e in genere per la perdita di uno dei requisiti di ammissione.
Gli associati esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.
La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo o tramite posta certificata.
Qualora l’associato rivesta una carica sociale decade immediatamente e automaticamente da tale carica.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
CAPO III
GLI ORGANI SOCIALI
Art. 11
(Organi sociali)
L’associazione è dotata dei seguenti organi:
1. Assemblea;
2. Presidente;
3. Vice Presidente Vicario;
4. Vice Presidente;
5. Consiglio Direttivo;
6. Tesoriere;
7. Segretario;
8. Consigliere.
Tutte le 9 cariche sociali (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, 4 Consiglieri) sono conferite e accettate a titolo gratuito. In ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione previo mandato del consiglio Direttivo e successivamente alla presentazione di una chiara rendicontazione delle spese.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo.
Art.12
(Assemblea: convocazione)
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’insieme degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo degli associati.
L’Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della data dell’adunanza, mediante comunicazione inviata a ciascun Associato (raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica, o lettera a mano con ricevuta firmata). L’avviso di convocazione potrà inoltre essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione almeno otto giorni prima della data dell’adunanza. La comunicazione inviata mediante le modalità fissate dal presente comma ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’avviso deve indicare: il luogo, la data e l’ora dell’adunanza sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
L’assemblea deve tenersi in Italia.
L’assemblea in seduta ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Art. 13
(Assemblea. Diritto di partecipazione)
Hanno diritto di partecipazione all’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria con diritto di voto tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote.
L’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può essere consentito dal Presidente alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 14
(Assemblea: costituzione)
L’Assemblea è composta da tutti gli associati dell’Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione stessa. L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati per delega scritta, almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando vi intervenga o vi sia rappresentato per delega scritta almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto.
L’Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita quando vi intervenga o vi sia rappresentata per delega scritta almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
L’Assemblea in prima e seconda convocazione, in sede ordinaria e straordinaria risulta validamente costituita previa verifica dell’avvenuta convocazione.
Art. 15
(Assemblea: presidenza)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall’Assemblea.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal segretario nominato dalla stessa assemblea.
Art. 16
(Assemblea: attribuzioni)
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
– in sede ordinaria:
a) discutere, approvare e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sui regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto;
b) eleggere il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri quattro componenti del Consiglio Direttivo;
c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
– in sede straordinaria:
e) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
f) deliberare sulle modifiche allo statuto;
g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
h) esprimersi sul giudizio espresso del Consiglio Direttivo in merito ai requisiti di idoneità.
Art.17
(Assemblea approvazione delibere)
L’Assemblea in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
L’assemblea in sede straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio l’assemblea in sede straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Ogni associato ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega scritta.
La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente. Il Presidente dell’Assemblea può inoltre scegliere due scrutatori fra i presenti.
Art. 18
(Eleggibilità e incompatibilità)
Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto gli associati che siano in regola con il versamento delle quote associative.
Cariche e incarichi hanno la durata corrispondente a due anni dal giorno in cui avviene la nomina.
Art. 19
(Consiglio Direttivo composizione)
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 9 membri tra i quali l’Assemblea ordinaria elegge con voto unico il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i quattro restanti consiglieri.
Il procedimento di elezione è disciplinato da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea ordinaria.
Qualora uno dei membri del direttivo si dimettesse prima della scadenza del mandato, la carica è assunta ad interim dal Presidente o da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. In caso di dimissioni di un numero di membri superiore a due, il Presidente convoca un’assemblea dei soci entro un mese per eleggere le nuove cariche.
In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri il presidente o colui che ne fa le veci o il consigliere più anziano di età convoca senza indugio l’assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
Art. 20
(Consiglio Direttivo: attribuzioni)
Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all’amministrazione sia ordinaria che straordinaria oltre che all’organizzazione amministrativa e tecnica dell’Associazione.
Tra l’altro, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) nominare al proprio interno due responsabili per l’attività legislativa e di lobby, per l’attività di comunicazione, per l’organizzazione e per la promozione delle competenze. Suddetti incarichi non sono incompatibili con le cariche statutarie di Presidente, di Vice Presidente di Segretario e Tesoriere.
b) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità assumendo tutte le iniziative del caso;
c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della presidenza, la relazione sull’attività sociale e i programmi dell’attività da svolgere;
d) amministrare il patrimonio sociale, gestire l’Associazione, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario relativo alle attività associative;
e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
f) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
g) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi associati, la loro sospensione e/o radiazione;
h) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
i) determinare l’ammontare della quota associativa annuale;
j) eseguire le delibere dell’Assemblea;
k) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione
l) delibera sulla sede legale dell'associazione ai sensi dell'art. 2.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive di studio o da singoli, nominati dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati, senza che questo comporti oneri e costi per l’Associazione che non siano stati approvati dall’Assemblea.
Art. 21
(Il Consiglio Direttivo: riunioni)
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate tramite messaggio di posta elettronica a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti.
L’intervento alle riunioni del consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione può avvenire con decisione del Presidente o di chi ne fa le veci alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che devono essere oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza, in base al numero dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Le riunioni del direttivo sono aperte ai membri dell’associazione i quali però non hanno diritto di intervento.
Art. 22
(Il Presidente: compiti)
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’Associazione, adotta provvedimenti a carattere di urgenza con l’obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Al Presidente spetta la firma degli atti e provvedimenti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
Il Presidente provvede in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 23
(I vice Presidenti)
In caso di comprovata assenza prolungata o impedimento temporaneo del Presidente dell’Associazione, questi è sostituito dal vice Presidente Vicario che ne fa le veci compresi i poteri di legale rappresentanza del Presidente stesso. In assenza del Vice Presidente Vicario, ne fa le veci il Vice Presidente.
Art. 24
(Il Tesoriere)
Il Tesoriere ha il compito di assistere e sovraintendere alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
Più in particolare, al Tesoriere sono attribuiti i seguenti compiti:
a. sovraintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge ed alla gestione amministrativa e fiscale in conformità alle prescrizioni di legge;
b. illustrare il bilancio annuale all’Assemblea dei Soci;
c. assicurare la corretta pubblicità dei bilanci dell’Associazione.
Art. 25
(Il Segretario)
Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali degli organi associativi e il libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.
Art. 26
(Requisiti di Onorabilità e Indipendenza)
Tutti coloro che rivestono cariche sociali devono avere la piena capacità di agire ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dal presente Statuto. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.
Sono considerati requisiti di onorabilità:
a) non aver riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l’economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.
Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza dei requisiti di indipendenza coloro che si trovino in conflitto di interesse con l’Associazione stessa.
Capo IV
PATRIMONIO E BILANCI
Art. 27
(Il Fondo Comune)
Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito da tutti i contributi appartenenti alla stessa Associazione comunque acquisiti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali corrispettivi derivanti da occasionali attività esercitate dall’Associazione;
c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d) da versamenti volontari degli associati;
e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
g) da eventuali sponsorizzazioni per le attività promosse dall’associazione;
h) da ogni altra entrata nel rispetto dei fini istituzionali.
I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione dall’Associazione. Non può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento a fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per atto a causa di morte.
Agli associati dell’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 28
(Esercizio Sociale)
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea degli Associati per sottoporre all’approvazione il bilancio preventivo e consuntivo.
Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’art. 3.
Capo V
Art. 29
(Modifiche Statutarie)
Questo statuto è modificabile dall’assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legge italiana.
Art. 30
(Scioglimento)
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l’assemblea straordinaria dei soci validamente costituita e con la delibera prevista secondo le norme del presente statuto.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale con finalità similari sentito l’organo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della L. 23.12.1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Capo VI
Art. 31
(Disposizioni finali)
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.