Fase 2 e organizzazione del lavoro dei collaboratori parlamentari

“In questa fase di convivenza con il virus si pone quanto mai attuale la questione della mancata regolamentazione dei collaboratori parlamentari.” È quanto scrive l’Associazione italiana dei collaboratori parlamentari -Aicp in una lettera inviata ai collegi dei Questori di Camera e Senato.
“È fondamentale che con l'intensificarsi dei lavori parlamentari- spiegano - vengano comunque garantite le distanze interpersonali negli uffici, vengano effettuate periodicamente operazioni di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti, ma è necessario soprattutto che in questa delicata "fase 2" si faccia massiccio ricorso al lavoro agile. Tale modalità lavorativa è infatti prevista per le pubbliche amministrazioni dall’articolo 87 del decreto Cura Italia (*) e per i rapporti di lavoro privato all’articolo 90 del decreto Rilancio (**). Il paradosso dei collaboratori parlamentari è quello di dipendere singolarmente da oltre 900 potenziali datori di lavoro differenti, con conseguenze facilmente immaginabili per la tutela dei diritti dei lavoratori.
È impensabile - concludono- che proprio nelle istituzioni si possano disattendere regole sulla sicurezza dei lavoratori con un impatto diretto sul prestigio e credibilità di una istituzione che quelle stesse norme le ha dettate per la sicurezza e la salute di tutti i cittadini.

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In allegato il testo delle lettere inviate ai Questori del Senato e della Camera, qui di seguito il testo inviato a tutti i parlamentari: 

Gentile onorevole,
come Associazione italiana dei collaboratori parlamentari desideriamo portare alla Sua attenzione la lettera inviata in data 27 maggio 2020 ai Questori di Camera e Senato in tema di adozione di misure per la sicurezza dei collaboratori parlamentari nello svolgimento dell'attività lavorativa durante la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Crediamo sia fondamentale che proprio i legislatori siano i primi a dare puntuale applicazione a regole e norme dettate a tutti i cittadini, affinché:

  • siano garantite le distanze interpersonali di sicurezza tra i lavoratori negli uffici;
  • vengano effettuate periodiche operazioni di sanificazione degli ambienti;
  • si faccia massiccio ricorso al lavoro agile.

Queste circostanze eccezionali ricordano a tutti gli attori parlamentari l'anomalia della mancata disciplina dei collaboratori parlamentari, sottoposti potenzialmente a 900 datori di lavoro differenti, pertanto lasciati ad una "giungla contrattuale", anticamera dell'affievolimento di diritti e tutele assicurate dall'ordinamento dei lavoratori.


Pronti ad ogni approfondimento, salutiamo cordialmente.

Il direttivo AICP


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NOTE:
(*)  
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU n.70 del 17-3-2020 )
Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).

[...]

Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalita' lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalita' delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e' collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.
8. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola "provvedono" e' sostituita dalle seguenti "possono provvedere".


(**) DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 )
Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
[...]
Art. 90 Lavoro agile 
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

 

Scarica il file: Lettera_AICP_Questori_Senato_27_05_2020.pdf
Scarica il file: Lettera_AICP_Questori_Camera_27_05_2020.pdf