DDL 2050 De Falco Gregorio - Disciplina lavoro dei collaboratori parlamentari
Di seguito ed in allegato testi e relazione illustrativa del disegno di legge.
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2020
Disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari e corrispondente riduzione degli emolumenti dei membri del Parlamento
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende affrontare in concreto la situazione, ormai annosa e inaccettabile, relativa ai collaboratori dei parlamentari. Come noto, si tratta di figure professionali che coadiuvano il lavoro del deputato o del senatore e che vivono una situazione di precarietà, pure essendo impiegati spesso da molti anni all'interno delle Camere. Precarietà e lavoro spesso sommerso non sono mai accettabili, ma ancor meno all'interno delle sedi istituzionali dove si legifera anche per combattere tutte le forme, appunto, di lavoro sommerso e precario. È proprio qui, invece che si rileva un'altissima incidenza delle degenerazioni sopra ricordate.
Si tratta, con tutta evidenza, di una situazione inaccettabile che va superata, sia per salvaguardare la dignità e i diritti fondamentali dei tali lavoratori sia per rispondere alla giusta esigenza di chiarezza e trasparenza che l'opinione pubblica richiede da sempre al mondo politico.
Il pieno e completo riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare appare coerente con i princìpi costituzionali di cui all'articolo 35, primo comma, secondo il quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, e all'articolo 36, primo comma, che reca il principio del diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro. L'utilità della figura del collaboratore è stata riconosciuta già dal 2005, con l'adozione dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, che, all'articolo 21, recita: « 1. I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti. 2. Il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti. 3. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto ». Questa norma costituisce un modello cui si ispira la presente legge e si basa su una semplice regola che fa una grande differenza: i parlamentari scelgono da chi essere assistiti ma il contratto intercorre direttamente con il Parlamento, che stabilisce anche i criteri e le modalità del rapporto lavorativo.
Nel dettaglio, l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che i parlamentari possano essere assistiti e coadiuvati nelle attività connesse al proprio mandato da un massimo di due collaboratori, scelti tra persone esterne alle amministrazioni delle Camere. Il limite previsto di due unità è reso necessario proprio dall'esigenza di retribuire in modo equo e commisurato il collaboratore (persona spesso altamente qualificata). Tuttavia, come specificato al comma 8 dell'articolo 3, il parlamentare può avvalersi di ulteriori collaboratori, ma a proprio esclusivo carico.
L'articolo 2 tratta la disciplina del rapporto di lavoro e la normativa applicabile. Il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore ha natura fiduciaria. Per quanto riguarda la tipologia di contratto, vi è la possibilità di stipulare contratti di lavoro sia subordinato che non subordinato. Ai primi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile, ossia il regime di libera recedibilità (cosiddetto recesso ad nutum).
Per i rapporti di lavoro non subordinati, invece, il recesso è disciplinato dal contratto individuale stipulato tra le parti. Il rapporto di lavoro cessa con la conclusione della legislatura, ovvero termina con la cessazione anticipata del mandato del parlamentare, salvo diverso accordo tra le parti. Si stabilisce inoltre che non possano svolgere le mansioni di collaboratore il coniuge del parlamentare e i parenti o affini dello stesso entro il secondo grado, nonché il coniuge ovvero i parenti o affini entro il secondo grado di un altro membro del Parlamento appartenente al medesimo Gruppo parlamentare. Il comma 4 precisa che i rapporti di lavoro oggetto del presente disegno di legge non instaurano alcun rapporto di lavoro tra collaboratori e amministrazioni delle Camere. In ultimo, si prevede che per le controversie relative ai rapporti di lavoro tra collaboratore e parlamentare è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.
L'articolo 3 regola la retribuzione dei collaboratori demandando a delibere degli uffici di presidenza delle Camere la disciplina delle modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e dell'adempimento dei connessi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali. Come già avviene per i cosiddetti « collaboratori in decreto », scelti da parlamentari che occupano cariche interne all'ufficio di Presidenza o alle Commissioni, infatti, pur essendo il rapporto di lavoro diretto tra parlamentare e collaboratore sarà la Camera di appartenenza a provvedere all'erogazione della retribuzione, dovuta in base al contratto stipulato tra il parlamentare ed il collaboratore, nonché all'adempimento degli oneri accessori, fungendo anche da sostituto d'imposta per il collaboratore. Sarà sempre la delibera citata a stabilire i requisiti della retribuzione del collaboratore, nel rispetto dei minimi contrattuali o della legge, con particolare riferimento alla natura e all'orario della prestazione lavorativa concordata tra le parti.
Il comma 2 dell'articolo 3 precisa che le somme erogate dalla Camera di appartenenza sono decurtate dal trattamento previsto per il parlamentare, con un evidente, vero e controllato, taglio al cosiddetto « stipendio » del parlamentare stesso che non riceverà alcun rimborso dato che sarà la Camera di appartenenza ad assumersi tutti gli oneri del contratto, pur non instaurando con il collaboratore alcun rapporto diretto, come ribadito anche dal comma 3 del presente articolo. Il comma 4 prevede l'esenzione per il membro del Parlamento dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, qualora i collaboratori operino negli uffici messi a disposizione dalla Camera di appartenenza o lavorino in « smart working » da casa. Il già citato comma 5 stabilisce che tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali sono a carico dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento. Infine, il comma 6 attribuisce un compito di vigilanza alla Camera di appartenenza sulle attività indicate nel contratto e sulla tipologia contrattuale prescelta, affinché risultino compatibili e coerenti con l'attività svolta dal collaboratore.
L'ultimo articolo, il 4, cerca, per quanto possibile, di limitare la precarietà che affligge il lavoratore che collabora con i parlamentari. Infatti, se è vero che si tratta di un incarico fiduciario e che quindi il parlamentare non può vedersi imposta una figura da lui non scelta, l'istituzione di un albo unico dei collaboratori, ai quali vengono iscritti coloro che in una legislatura collaborano con un parlamentare, consentirà ad un nuovo eletto che non abbia fatto una scelta di rivolgersi a figure professionali che abbiano già lavorato alla Camera o al Senato e che, quindi, posseggano un'esperienza che può essere utile al parlamentare stesso. Qualora, però, questi liberamente decida di non avvalersi di un collaboratore presente nell'albo, si vedrà decurtata un'ulteriore parte degli emolumenti. In tali casi, l'importo della trattenuta è definita dagli uffici di presidenza.
ARTICOLATO
Art. 1.
(Collaboratori parlamentari)
1. La presente legge istituisce e disciplina la figura del collaboratore parlamentare.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, i membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da un numero massimo di due collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
Art. 2.
(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile)
1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori ha natura esclusiva e fiduciaria e ad esso si applica, sulla base di accordi tra le parti e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile. Nei rapporti di lavoro non subordinato il recesso è disciplinato dal contratto individuale stipulato tra le parti.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata corrispondente a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata, rispetto alla conclusione della legislatura, del mandato del membro del Parlamento datore di lavoro.
3. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il proprio coniuge, con propri parenti o affini entro il secondo grado, né con il coniuge, o i parenti e gli affini entro il secondo grado, di un altro membro del Parlamento appartenente al medesimo Gruppo parlamentare.
4. I rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
5. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 3.
(Retribuzione dei collaboratori parlamentari)
1. Gli uffici di presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori, nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate, per tali specifiche finalità, a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli uffici di presidenza medesimi.
2. La Camera di appartenenza provvede alla riduzione degli emolumenti spettanti ai membri del Parlamento datori di lavoro in misura corrispondente alle retribuzioni o alle altre somme eventualmente corrisposte per i collaboratori parlamentari.
3. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti dagli uffici di presidenza delle Camere, d'intesa tra loro. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.
4. Per il rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, il membro del Parlamento datore di lavoro è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se tutti i suoi collaboratori svolgono la propria attività all'interno dei locali messi a disposizione dalla Camera di appartenenza o se svolgono tale attività presso la propria abitazione di residenza.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, per i rapporti di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, all'assolvimento degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, secondo le modalità definite ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. La Camera di appartenenza verifica che le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e che la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta.
7. Gli uffici di presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.
8. Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o due collaboratori entro i limiti finanziari di cui al comma 1, ciascun membro del Parlamento può avvalersi, anche oltre tali limiti, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tali casi, si applica comunque la disciplina di cui all'articolo 2.
Art. 4.
(Albo dei collaboratori parlamentari)
1. È istituito l'albo dei collaboratori parlamentari dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. I collaboratori parlamentari, a seguito della stipulazione del contratto di lavoro, sono iscritti, senza oneri, nell'albo di cui al comma 1.
3. L'albo è disciplinato con deliberazioni adottate dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e l'iscrizione ad esso consente l'accesso dei collaboratori parlamentari alle sedi delle Camere in vigenza del contratto.
4. Le deliberazioni di cui al comma 3 disciplinano le forme attraverso le quali è assicurata la pubblicità dell'albo dei collaboratori parlamentari, anche mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali di ciascuna Camera.
5. L'iscrizione nell'albo dei collaboratori parlamentari è titolo di preferenza per l'assunzione da parte di un membro del Parlamento nella legislatura successiva, o nella medesima qualora si concluda anticipatamente il rapporto di lavoro con il membro del Parlamento che ha stipulato il contratto in precedenza.
6. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, qualora un membro del Parlamento ritenga di non avvalersi di collaboratori iscritti nell'albo di cui al comma 1, può comunque assumere un massimo di due collaboratori, con le modalità previste dall'articolo 2 e con un'ulteriore trattenuta sui suoi emolumenti.
7. L'importo della trattenuta di cui al comma 6 è fissato con deliberazioni adottate d'intesa dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Art. 5.
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.